Le indagini patrimoniali servono a verificare la solvibilità di un debitore e a ricostruire con dati verificabili la situazione economica di una persona o di un’impresa.
Effettuare queste verifiche prima di un’azione giudiziaria permette di individuare le strategie più efficaci per il recupero crediti in base alle reali disponibilità del soggetto. Diversamente, se il debitore dovesse risultare nullatenente o se, al momento dell’emissione di un decreto ingiuntivo, avesse già trasferito i propri beni a un familiare o a una società di comodo, si rischierebbe un nulla di fatto.
Per questo motivo ci si rivolge spesso a un investigatore privato, affinché svolga un’indagine approfondita sulla situazione patrimoniale di una persona fisica o di una società.
Indagini patrimoniali su un debitore: quali beni permettono di accertare
Un Investigatore quando svolge un’indagine patrimoniale sui beni di un debitore deve verificare quali sono i beni, redditi e crediti riconducibili a un soggetto che può essere una persona fisica oppure una società, con l’obiettivo di stabilire se e in quale misura il patrimonio sia in grado di andare a coprire il debito contratto.
Le indagini sui beni possono cambiare a seconda che si debbano fare verifiche su un soggetto privato o su un’azienda. Nel caso di soggetti privati, l’investigazione si concentra su:
- Verifica di eventuali ipoteche iscritte
- Pignoramenti già in atto e trascritti
- Visura al PRA per vedere i veicoli intestati
- Partecipazione del soggetto a società
- Indagini sull’attività lavorativa e la posizione, per capire se percepisce uno stipendio, una pensione, se lavora in proprio.
Rientrano nell’indagine anche i crediti che il debitore vanta verso terzi, come i canoni di un immobile dato in affitto che possono essere aggrediti con un pignoramento presso terzi.
Quando il debitore è un’azienda invece è necessario svolgere indagini differenti che prevedono un’analisi di elementi quali:
- bilanci depositati e composizione della compagine sociale;
- procedure concorsuali in corso e protesti;
- rapporti con altre società dello stesso gruppo o riconducibili agli stessi soci.
- beni intestati alla società: immobili (con ispezioni ipotecarie e catastali), veicoli e mezzi aziendali, oltre a marchi e brevetti registrati, che hanno un valore economico e sono pignorabili;
- pregiudizievoli già presenti: ipoteche giudiziali, pignoramenti, decreti ingiuntivi trascritti, che dicono quanti altri creditori sono già in fila e con quale priorità;
- crediti verso clienti e commesse, compresi appalti pubblici, utili perché sono il bersaglio più rapido per un pignoramento presso terzi;
- partecipazioni detenute dalla società in altre imprese, che sono beni del debitore e non solo relazioni di gruppo;
- operatività effettiva: se la sede è reale, se ci sono dipendenti e attività in corso, verificabile anche con accertamenti sul campo;
- storico delle variazioni societarie: trasferimenti di sede, cambi di amministratore, cessioni o affitti di ramo d’azienda, fusioni e scissioni avvenuti dopo la nascita del debito, che sono il segnale tipico di uno svuotamento;
- forma giuridica e responsabilità dei soci: nelle snc, nelle sas (per gli accomandatari) e nelle ditte individuali il creditore può rivalersi anche sul patrimonio personale dei soci, quindi l’indagine va estesa a loro.
Tutti questi dati raccolti insieme danno la possibilità di comprendere qual è la solvibilità reale dell’impresa debitrice, grazie al rapporto finale che viene successivamente redatto dall’investigatore privato.
Quando richiedere un’indagine patrimoniale per verificare la solvibilità del debitore
Il momento più utile per un’indagine patrimoniale è spesso quello che precede la nascita del credito, cioè la fase in cui si sta per firmare un contratto di fornitura rilevante o concedere una dilazione di pagamento a un nuovo cliente, perché una verifica preventiva di solvibilità permette di chiedere garanzie adeguate, come una fideiussione, oppure di rinunciare all’operazione prima di esporsi.
Se invece il credito è già scaduto e i solleciti non hanno dato risultati, l’indagine potrebbe essere fatta prima di depositare il ricorso per decreto ingiuntivo, soprattutto nel momento in cui l’importo giustifica un’azione giudiziale ma non al punto da poter affrontare spese a vuoto: scoprire che il debitore è nullatenente, oppure che l’unico immobile è gravato da un’ipoteca bancaria che ne assorbe tutto il valore, consente di fermarsi in tempo o di cercare una soluzione transattiva.
Lo stesso vale quando il debitore dichiara di non avere nulla, un’affermazione che l’indagine permette di verificare confrontando ciò che risulta intestato con il tenore di vita e l’attività effettivamente svolta.
C’è poi la fase successiva all’ottenimento del titolo esecutivo, quando il creditore ha già in mano una sentenza o un decreto ingiuntivo definitivo e deve scegliere dove agire: qui l’indagine serve a individuare i beni più facili da aggredire e a stimare i tempi, perché un pignoramento su uno stipendio o su un canone d’affitto permette di rientrare più velocemente della somma, mentre un’esecuzione immobiliare può durare anni.
Un aggiornamento dell’indagine è utile anche quando è passato molto tempo dalla prima verifica, dato che la situazione patrimoniale di un debitore può cambiare con un nuovo impiego o un’eredità.
Fonti e banche dati: come si svolge un’indagine patrimoniale nel rispetto della legge
Un’indagine patrimoniale condotta da un’agenzia investigativa si basa prima di tutto sui registri pubblici, a partire dalle ispezioni ipotecarie presso il servizio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, che restituiscono proprietà, compravendite, ipoteche e pignoramenti trascritti, e dalle visure catastali, per proseguire con la consultazione del PRA per i veicoli, del Registro delle Imprese invece per le cariche, partecipazioni e bilanci, e infine si svolge un’analisi del Registro informatico dei protesti.
A questi dati si aggiungono le informazioni ricavate da fonti aperte (OSINT), come siti web, profili social e albi professionali, e gli accertamenti sul campo, che servono per esempio a verificare dove lavora il debitore o se un’attività commerciale intestata a un familiare è in realtà gestita da lui.
Una parte delle informazioni, però, resta fuori dalla portata dell’investigatore privato, come ad esempio i conti correnti, depositi e altri rapporti finanziari che sono censiti nell’archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria, al quale si accede soltanto attraverso il procedimento previsto dall’art. 492-bis del codice di procedura civile.
In questo caso il creditore munito di titolo esecutivo e di atto di precetto deve presentare istanza al presidente del tribunale, che autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare nelle banche dati pubbliche.
Dai risultati dell’indagine alla strategia di recupero: pignoramenti e azione revocatoria
Una volta ricostruito il patrimonio del debitore, il legale del creditore può scegliere lo strumento esecutivo più adatto, tenendo conto che il pignoramento presso terzi su stipendi, pensioni, canoni di locazione o crediti commerciali è di solito la via più rapida.
Anche se sulle retribuzioni incontra i limiti dell’art. 545 c.p.c., di regola un quinto dell’importo, mentre il pignoramento immobiliare offre maggiori garanzie sugli importi elevati ma comporta tempi lunghi e costi di procedura da anticipare.
Il pignoramento mobiliare presso l’abitazione o la sede del debitore resta invece un’opzione residuale, perché i beni rinvenuti hanno spesso un valore di realizzo modesto.
L’indagine diventa più rilevante quando emerge che il debitore si è spogliato dei propri beni dopo la nascita del debito, per esempio vendendo un immobile a un parente o donandolo ai figli, perché in questi casi il creditore può agire con l’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 del codice civile per rendere l’atto inefficace nei suoi confronti, entro cinque anni dalla data in cui è stato compiuto.
Per le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, compresi i vincoli come il fondo patrimoniale, posti in essere dopo il sorgere del credito, l’art. 2929-bis c.c. consente inoltre al creditore con titolo esecutivo di pignorare direttamente il bene senza passare dalla revocatoria, a condizione di trascrivere il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto, un termine breve che rende evidente quanto conti muoversi per tempo.
Anche quando non porta subito a un’azione esecutiva, il risultato dell’indagine ha un valore negoziale, perché un debitore che sa di avere beni individuati e aggredibili è in genere più disposto a proporre un piano di rientro o un saldo a stralcio, e il creditore può valutare la proposta anziché sulla base delle sole dichiarazioni della controparte.





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