Quando ci si rivolge a un investigatore privato bisogna sapere che non è possibile richiedergli indagini che possono ledere la privacy altrui o che valicano i paletti imposti dalla legge. Infatti, le attività che può svolgere sono disciplinate dalla normativa, che definisce quali sono le indagini che può compiere in ambito aziendale e privato.
I principali campi d’azione dell’attività investigativa
Un investigatore privato può prendere un incarico per l’attività investigativa solo attraverso un contratto scritto e stipulato con il committente che rechi data certa, tempistiche definite, dettagli sugli scopi perseguiti e conformità al regolamento sulla privacy e al GDPR. Alla base del contratto deve esserci un motivo giuridicamente valido, ossia un interesse tutelabile davanti al Giudice, la salvaguardia delle risorse aziendali o la protezione di un familiare minorenne.
I semplici dubbi personali o la mera curiosità non possono costituire dei presupposti sufficienti all’avvio di accertamenti che incidono poi sulla sfera privata altrui. Queste regole valgono per ogni campo d’azione dell’attività investigativa che vanno dal settore privato a quello aziendale.
Attività lecite in ambito familiare
Nelle questioni personali e familiari, l’investigatore interviene per raccogliere prove documentali e fotografiche valide in sede civile e giudiziaria. Nello specifico, si occupa di:
- Infedeltà coniugale: documentando tradimenti o condotte incompatibili con il dovere di fedeltà, fornendo materiale utilizzabile nelle cause di separazione giudiziale con addebito.
- Tutela e affidamento dei minori: verifica dello stile di vita, delle frequentazioni e delle idoneità genitoriali durante i periodi di permanenza del minore con l’altro genitore.
- Revisione dell’assegno di mantenimento: accertando il reale tenore di vita dell’ex coniuge, individuando attività lavorative informali (“in nero”) o cespiti patrimoniali che non sono stati dichiarati al giudice.
- Protezione dei figli minorenni: rilevazione dei potenziali contesti di rischio, episodi di bullismo, cyberbullismo, uso di sostanze o frequentazioni pericolose (su incarico di chi esercita la responsabilità genitoriale).
Tutti gli elementi raccolti in ambito familiare vengono sintetizzati poi dall’investigatore in una relazione tecnica ufficiale, che può essere impiegata anche dinanzi al giudice civile per tutelare i propri diritti o la sicurezza dei familiari.
Attività lecite in ambito aziendale
Nel contesto d’impresa, le indagini mirano a proteggere il patrimonio, la reputazione e la competitività dell’azienda da potenziali condotte sleali o illecite da parte di dipendenti o della concorrenza.
In ambito aziendale, l’attività si focalizza sul:
- Contrasto al falso assenteismo: serve a verificare la veridicità delle malattie o degli infortuni dichiarati dai lavoratori dipendenti.
- Abuso dei permessi ex Legge 104: documenta l’impiego dei giorni di permesso retribuito per finalità personali diverse dall’assistenza al familiare disabile.
- Concorrenza sleale e violazione del patto di non concorrenza: accerta se ex dipendenti o soci stiano sviando la clientela o collaborando con realtà concorrenti in modo illecito.
- Tutela dei beni e spionaggio industriale: individua eventuali fughe di notizie riservate, casi di contraffazione di marchi o brevetti e bonifica di microspie.
- Solvibilità e recupero crediti: esegue delle verifiche patrimoniali e finanziarie su partner commerciali o debitori prima di stringere accordi o per avviare azioni esecutive.
Grazie alla Cassazione che legittima tali verifiche, i report aziendali costituiscono prove per motivare licenziamenti per giusta causa o richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Indagini difensive e altri servizi specialistici
In ambito penale e straordinario, l’investigatore privato affianca gli studi legali ed esegue accertamenti ad hoc, che possono riguardare:
- Indagini difensive per processi penali: in questo caso si opera su mandato dell’avvocato difensore nell’interesse di indagati, imputati o vittime di reato, occupandosi di rintracciare testimoni, raccogliere dichiarazioni, analizzare lo stato dei luoghi e reperire elementi a discarico da presentare al giudice o al pubblico ministero.
- Rintracciare persone irreperibili: si lavora per riuscire a individuare l’indirizzo o la sede di debitori sfuggenti o di eventuali eredi per successioni ereditarie.
- Anti-frode assicurativa: accertamento sulla dinamica di sinistri stradali o infortuni sospetti per conto di compagnie di assicurazione.
- Screening pre-assunzione e OSINT: verifica della veridicità dei curriculum vitae per posizioni aziendali apicali e analisi delle informazioni liberamente accessibili sul web, sui registri pubblici e sui canali social.
- Bonifiche ambientali ed elettroniche: scansione di veicoli e uffici per rintracciare microspie, microcamere o registratori nascosti.
Queste operazioni specialistiche consentono di completare un quadro probatorio nelle sedi giudiziarie più complesse oltre a poter prevenire potenziali minacce alla sicurezza informatica e patrimoniale.
Attività permesse all’investigatore privato nelle indagini operative
L’investigatore privato svolge un ruolo d’indagine operativo che richiede operazioni come appostamenti, attività d’acquisizione di materiali audio e video. Queste attività possono essere svolta a patto che rispetti i limiti imposti dalla legge.
Per quanto riguarda gli appostamenti e i pedinamenti che rientrano tra le tecniche investigative tradizionali, questi sono del tutto legittimi ma possono essere svolti solo all’interno degli spazi aperti al pubblico.
L’attività investigativa, anche nei limiti di legge, deve tuttavia mantenere sempre un criterio di stretta proporzionalità. Qualora i controlli assumano contorni assillanti, tali da provocare nel soggetto osservato uno stato di ansia prolungato, timore per la propria sicurezza o la modifica forzata delle consuetudini quotidiane, si rischia di configurare il reato di atti persecutori.
Per evitare gli sconfinamenti, un investigatore qualificato opera sempre con discrezione, evitando dunque, qualunque contatto diretto o atteggiamento invadente.
Un principio analogo disciplina l’acquisizione di materiale visivo, se si documenta la condotta di qualcuno all’esterno è consentito, mentre l’articolo 615-bis c.p. sanziona duramente le interferenze illecite nella sfera privata, ossia la condotta di chi, anche se in qualità di investigatore privato, si procura indebitamente immagini o informazioni relative a ciò che avviene all’interno delle abitazioni o dei luoghi di privata dimora.
La violazione rimane tale qualunque sia lo strumento impiegato (teleobiettivi, droni o microcamere), l’elemento determinante è il luogo oggetto di ripresa. Avvalersi di servizi che prevedono riprese nell’abitazione altrui significa rendersi complici di un illecito e ottenere prove inammissibili nelle sedi di giudizio.
L’uso delle apparecchiature GPS richiede analoghe garanzie dato che la giurisprudenza e l’Autorità per la Privacy ne permettono l’impiego solo qualora risulti commisurato all’obiettivo da raggiungere ed esclusivamente su mezzi di proprietà o nella disponibilità formale del cliente (ad esempio: i veicoli aziendali assegnati a personale informato).
Ad esempio, installare di nascosto un tracciatore su un mezzo appartenente a terzi comporta responsabilità sul piano civile e penale, vanificando la validità degli elementi raccolti.
In materia di registrazioni di conversazioni, invece le norme stabiliscono che chi prende parte a un dialogo è legittimato a registrarne il contenuto anche all’insaputa degli altri interlocutori e a produrlo in giudizio.
Per contro, captare le conversazioni tra terzi o posizionare strumenti di registrazione in ambienti privati senza essere presenti alla discussione costituisce reato. Pertanto, l’eventuale traccia audio dovrà essere registrata direttamente dal cliente e non dal professionista per suo conto.
Infine, le relazioni d’indagine redatte dalle agenzie autorizzate, integrate da materiale fotografico munito di indicazioni temporali, costituiscono elementi di prova nei procedimenti civili e possono essere acquisite nei processi penali, a patto che l’attività sia stata svolta conformemente alla legge e motivata da un interesse giuridico effettivo.
Attività non permesse all’investigatore privato: i limiti imposti dalla legge
Come abbiamo visto, l’investigatore privato si può muovere in uno specifico spazio che viene delimitato dalle leggi in vigore, ecco perché non è possibile richiedere alle agenzie investigative delle pratiche illecite, che andiamo a dettagliare.
Intercettazioni e spionaggio digitale
È vietato ascoltare o registrare telefonate, accedere a chat private (come WhatsApp o Telegram), leggere la posta elettronica o monitorare i profili social protetti. Queste operazioni sono riservate esclusivamente alla polizia giudiziaria dietro autorizzazione del magistrato.
Violazione di domicilio e riprese negli spazi privati
L’investigatore non può introdursi in alcun modo senza permesso nelle abitazioni, uffici o nei veicoli altrui, né posizionare microspie, telecamere nascoste o registratori in luoghi di privata dimora.
Intrusione in dispositivi informatici
Agli investigatori privati è severamente proibito accedere a smartphone, computer, tablet o account protetti da password, anche se appartenenti al coniuge o a un familiare.
Consultazione di banche dati riservate
Gli investigatori non hanno un accesso privilegiato ai dati delle forze dell’ordine, né possono verificare i saldi dei conti correnti. Le indagini patrimoniali lecite vengono svolte solo consultando tutti i dati presenti sui pubblici registri, come quelli del Catasto, Conservatoria, PRA, Camere di Commercio.
Esercizio di poteri di polizia
L’investigatore è un privato cittadino e non un pubblico ufficiale, di conseguenza, non può identificare passanti, effettuare fermi, eseguire perquisizioni o procedere al sequestro di beni.
Tutte le informazioni che sono ottenute travalicando questi confini costituisce reato, rende le prove del tutto inutilizzabili in ambito processuale ed espone anche il cliente al rischio di sanzioni penali e richieste risarcitorie.
Rivolgersi a un investigatore privato può essere una risorsa importante per tutelare i propri diritti personali, familiari o patrimoniali.
Infatti, l’efficacia di un’indagine non risiede nell’impiego di metodi contrari ai limiti di legge, bensì nel rigoroso rispetto delle normative vigenti, perché solo garantendo l’acquisizione di prove solide, inattaccabili e pienamente valide davanti al giudice, si può tutelare il committente da ogni implicazione legale e assicurargli il massimo livello di discrezione e professionalità.





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