Abuso dei permessi 104: quando l’azienda può far controllare il dipendente

da | Set 16, 2026 | Investigazioni Aziendali | 0 commenti

Abuso dei permessi 104

Un dipendente che assiste un familiare con disabilità grave, ai sensi della Legge 104, ha diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese, che l’azienda non può rifiutarsi di concedere.

I permessi previsti dalla Legge 104 hanno tuttavia una finalità specifica: devono essere impiegati per accompagnare, assistere o condurre a una visita medica la persona disabile di cui ci si prende cura. Quando il dipendente li impiega per gestire impegni personali o semplicemente per assentarsi dal lavoro, senza che l’assenza sia in alcun modo riconducibile all’attività di assistenza, si determina un abuso della fruizione dei permessi 104.

Il datore di lavoro che sospetti un uso improprio di tali giornate ha la facoltà di verificare se il dipendente stia impiegando le ore di permesso in modo consono, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto dei Lavoratori e dalla normativa sulla privacy.

Come confermato dalla Corte di Cassazione, questi limiti consentono in ogni caso all’azienda di conferire un incarico a un’agenzia investigativa per accertare eventuali abusi della Legge 104, a condizione che vi siano indizi concreti di frode e che l’accertamento sia circoscritto ai momenti in cui il lavoratore dovrebbe dedicarsi all’assistenza del familiare.

Permessi legge 104 e sospensione della prestazione lavorativa: cosa prevede la legge

La legge 104, all’articolo 33, comma 3, attribuisce al lavoratore dipendente tre giorni al mese di permessi retribuiti per poter assistere il coniuge, la parte di un’unione civile, il convivente di fatto oppure un parente o affine entro il secondo grado, con estensione al terzo grado in casi specifici, purché la persona con disabilità in situazione di gravità non risulti ricoverata a tempo pieno.

Le giornate possono essere fruite anche in forma frazionata, a ore, e dopo il decreto legislativo n. 105 del 2022, che ha superato la figura del referente unico, più familiari hanno la possibilità di alternarsi nell’assistenza della stessa persona, fermo restando il tetto complessivo di tre giorni mensili.

In caso di dipendenti di aziende del settore privato, il permesso retribuito viene anticipato in busta paga dal datore di lavoro, che recupera l’indennità in seguito in sede di conguaglio contributivo con l’INPS.

Durante la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104, sotto il profilo giuridico, l’obbligazione lavorativa principale del dipendente resta sospesa, poiché il lavoratore non è in servizio e non deve rendere alcuna prestazione; ed è per questa ragione che la giurisprudenza ha escluso che la verifica sull’impiego di quelle ore rientri tra i controlli sull’attività lavorativa vietati dalla Legge n. 300 del 1970.

Lo stesso ragionamento si applica al congedo straordinario retribuito disciplinato dall’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, che consente di assentarsi fino a due anni nell’arco della vita lavorativa per assistere un familiare con disabilità grave e che, proprio per la sua durata, può dare luogo a forme di utilizzo distorto ancora più onerose per l’azienda.

Controlli sui permessi 104 e fondato sospetto del datore di lavoro

Perché una verifica sul dipendente venga considerata legittima, i giudici richiedono che il datore di lavoro disponga di elementi concreti in grado di rendere plausibile un comportamento illecito, dal momento che i cosiddetti controlli difensivi sono ammessi quando servono a proteggere l’azienda da condotte fraudolente e non possono tradursi in una sorveglianza generalizzata sul personale che beneficia delle agevolazioni previste dalla legge.

Il semplice fatto che un lavoratore usufruisca con regolarità dei tre giorni mensili, esercitando un diritto che l’ordinamento gli riconosce, non autorizza di per sé alcuna indagine, così come non la autorizza una voce di corridoio priva di riscontri o un’impressione maturata dal responsabile di reparto in assenza di dati oggettivi.

Tra gli indizi che la prassi considera significativi rientrano le assenze collocate in modo ricorrente a ridosso di weekend, ponti e festività, le segnalazioni circostanziate di colleghi o clienti che hanno incontrato il dipendente in situazioni incompatibili con l’assistenza, i contenuti pubblicati sui social network proprio nelle giornate di permesso o la notizia di un secondo lavoro svolto durante le ore di assenza.

Nel momento in cui il sospetto assume contorni definiti, conviene documentarlo per iscritto prima di conferire l’incarico all’investigatore privato, andando ad annotare le date delle assenze anomale e la provenienza delle informazioni raccolte, così da poter dimostrare in un eventuale giudizio che l’indagine ha avuto origine da un’esigenza reale di tutela del patrimonio aziendale.

Il perimetro temporale del controllo, infine, coincide con le giornate o con le ore di permesso effettivamente richieste, per cui seguire il lavoratore durante le ferie o nel riposo settimanale allo scopo di ricostruirne le abitudini private esula dalla finalità difensiva ed espone l’attività a contestazioni sul piano della riservatezza.

Abuso permessi 104: le condotte che giustificano l’intervento

Nel valutare se l’utilizzo delle giornate sia corretto, la Cassazione guarda al collegamento funzionale fra l’assenza dal lavoro e l’assistenza prestata, un criterio che lascia al dipendente una certa libertà nell’organizzare il proprio tempo e che non pretende una presenza ininterrotta accanto alla persona con disabilità per tutta la durata corrispondente al turno.

Rientrano nell’uso legittimo del permesso, per esempio, le commissioni svolte nell’interesse dell’assistito, come l’acquisto dei farmaci o il disbrigo di una pratica presso un ufficio pubblico, e più in generale tutte le incombenze che il familiare non riesce a gestire da solo e che fanno parte della sua cura quotidiana.

Si configura invece l’abuso dei permessi 104 quando le ore di assenza vengono dedicate in misura prevalente o esclusiva a finalità personali estranee all’assistenza, come una giornata al mare, un viaggio, un allenamento sportivo, un appuntamento dal parrucchiere o lo svolgimento di un’altra attività lavorativa, situazioni nelle quali l’agevolazione perde la propria ragion d’essere e si trasforma in un giorno libero pagato dalla collettività.

Nel 2025, una sentenza della Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello di Brescia, ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che, pur fruendo dei permessi per assistere la madre, impiegava sistematicamente una parte delle ore per uscite in bicicletta. Il carattere reiterato della condotta ha pesato in modo decisivo sulla valutazione dei giudici, che hanno pertanto respinto il ricorso.

Ai fini dell’indagine questa distinzione è rilevante, in quanto l’investigatore osserverà le attività svolte nelle ore o nei giorni di fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104. L’attività di osservazione raccoglierà con estrema accuratezza tutti gli elementi emersi, sia quelli favorevoli al lavoratore, sia quelli che potrebbero eventualmente configurare un abuso dei permessi. In questo modo, qualora venisse accertato un impiego contrario alla legge, il datore di lavoro potrà far valere correttamente le proprie ragioni in sede giudiziaria a seguito del licenziamento o del provvedimento disciplinare adottato.

Investigatore privato per abuso dei permessi 104: strumenti e limiti dell’indagine

Con una serie di pronunce ormai consolidate, fra cui le decisioni n. 4984 del 2014, n. 9217 del 2016, n. 15094 del 2018, n. 4670 del 2019 e n. 6468 del 2024, la Corte di Cassazione ha riconosciuto al datore di lavoro la possibilità di rivolgersi a un’agenzia investigativa per accertare l’uso improprio delle giornate di permesso, inquadrando questo tipo di verifica tra i controlli su comportamenti fraudolenti o penalmente rilevanti.

Gli articoli 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori, secondo la lettura costante dei giudici, impediscono di impiegare guardie giurate o investigatori per sorvegliare l’adempimento della prestazione lavorativa, mentre lasciano spazio alle indagini svolte fuori dall’orario di servizio per accertare illeciti, principio ribadito anche dalla pronuncia n. 30079 del 2024.

L’incarico va conferito per iscritto a un istituto in possesso di licenza prefettizia ai sensi dell’articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, specificando la finalità dell’accertamento e il periodo di osservazione, dopodiché l’investigatore segue il dipendente nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e documenta gli spostamenti e le attività attraverso fotografie e riprese video.

Quanto alla riservatezza del lavoratore, restano escluse le riprese all’interno dell’abitazione o di altri luoghi di privata dimora, che potrebbero integrare il reato di interferenze illecite nella vita privata previsto dall’articolo 615-bis del codice penale, e richiedono estrema cautela strumenti come i localizzatori GPS applicati di nascosto su veicoli del dipendente.

La raccolta delle informazioni deve inoltre rispettare il GDPR e le regole deontologiche adottate dal Garante privacy per le investigazioni finalizzate a far valere un diritto in giudizio, limitandosi ai dati pertinenti rispetto allo scopo dell’incarico.

Al termine delle verifiche l’agenzia consegna una relazione investigativa con la cronologia dei movimenti osservati e il materiale fotografico e video, un documento che nel processo del lavoro acquisisce forza probatoria quando gli investigatori vengono chiamati a confermarne il contenuto in qualità di testimoni.

Licenziamento per abuso dei permessi 104 e responsabilità penale

Una volta acquisite le prove, il datore di lavoro è tenuto ad avviare il procedimento disciplinare previsto dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, formulando una contestazione scritta e specifica degli addebiti in tempi ragionevolmente vicini alla scoperta dei fatti e concedendo al dipendente almeno cinque giorni per presentare le proprie giustificazioni.

La giurisprudenza ammette il licenziamento per giusta causa quando l’utilizzo distorto dei permessi risulta accertato, poiché la condotta compromette in modo irreparabile il vincolo fiduciario e sfrutta a fini personali un beneficio pensato per sostenere le persone con disabilità e chi se ne prende cura.

In sede di impugnazione spetta comunque al giudice verificare la proporzionalità della sanzione, considerando soprattutto la quota di tempo sottratta all’assistenza e la ripetizione dei comportamenti nel tempo, per cui un episodio isolato e di breve durata può condurre a un provvedimento conservativo come la multa o la sospensione.

Sul fronte penale, l’impiego dei permessi per scopi estranei all’assistenza può essere integrato anche dal reato di truffa aggravata ai danni dello Stato dato che l’indennità è sostenuta economicamente dall’INPS, a confermarlo anche la seconda sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 54712 del 2016. Trattandosi di un’ipotesi aggravata, il reato è procedibile d’ufficio, e alla vicenda disciplinare possono quindi può affiancarsi un procedimento penale e il recupero delle somme indebitamente erogate.

Written by Silvia Faenza

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