Indagini concorrenza sleale
Scopri cos’è la concorrenza sleale e tutto ciò che devi sapere per tutelarti al meglio grazie ai nostri servizi investigativi!
La concorrenza è il motore principale del nostro sistema economico: stimola le imprese a innovare, a migliorare i propri prodotti e a mantenere nel tempo prezzi competitivi. In un panorama lavorativo sempre più difficile e frenetico, può accadere però che pratiche concorrenziali scorrette e fraudolente si sostituiscano al merito e al duro lavoro. Quando ciò accade si entra nel campo della concorrenza sleale: un fenomeno subdolo che può minare insanabilmente la fiducia in un’azienda, la sua reputazione e il rapporto con la clientela.
L’articolo 2598 del Codice Civile stabilisce con chiarezza cos’è la concorrenza sleale, affermando che si configura un illecito ogni qualvolta un soggetto ricorre a mezzi contrari alla correttezza professionale, con lo scopo di danneggiare i concorrenti o appropriarsi di risultati e meriti altrui. La norma va quindi a porre un limite alla libertà di iniziativa economica sancita dall’art.41 della Costituzione, per assicurare che la naturale competizione tra imprese mantenga salde le proprie finalità sociali collettive e si svolga secondo principi di correttezza.
Andiamo ora a vedere tutto ciò che c’è da sapere in merito all’argomento!
Qual è il presupposto della concorrenza sleale?
Dal nome stesso del tema che stiamo trattando, appare chiaro quale sia il presupposto fondamentale della concorrenza sleale: una situazione in cui le imprese coinvolte e i loro prodotti si rivolgono alle stesse categorie di consumatori. In poche parole, perché sia “sleale” deve in primis sussistere una situazione concorrenziale, che si configura nel momento in cui i soggetti operano nello stesso settore e nello stesso stadio della catena produttiva/distributiva di mercato.
Concorrenza sleale e dipendenti: l’obbligo di fedeltà
Possiamo parlare di illeciti concorrenziali anche nei confronti di singoli soggetti. Un esempio tipico è quello dei dipendenti che non rispettano clausole contrattuali di non concorrenza, che sottraggono e divulgano segreti sul know-how aziendale o che si appropriano di contatti di proprietà aziendale per servirsene (o cederli) in un secondo momento. L’art. 2104 del Codice Civile afferma a tal proposito che “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale”. All’art. 2105 invece il Codice Civile individua in capo al dipendente il cosiddetto obbligo di fedeltà: esso afferma che “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
Per approfondire l’argomento consigliamo il seguente articolo di Altalex, dal titolo “Fedeltà del lavoratore subordinato, un dovere in evoluzione”.
Quali sono le categorie principali di concorrenza sleale?
Dopo aver delimitato i confini entro i quali alcune pratiche concorrenziali possono sfociare in illecito, andiamo ora a vedere quali sono le categorie principali di concorrenza sleale. Ci viene nuovamente incontro il Codice Civile, che all’art. 2598 individua 3 fondamentali categorie di atti.
- Atti confusori: azioni che consistono nell’utilizzo di “nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri”. Viene poi specificato che sfocia in concorrenza sleale qualsiasi azione idonea a creare confusione con i prodotti e le attività di un concorrente. La motivazione alla base della norma è semplice, ovvero punire chi tenta di imitare un’azienda concorrente, nel concreto appropriandosi illegittimamente di meriti altrui. Vedremo a breve qualche esempio.
- Atti denigratori: azioni che screditano l’immagine o i prodotti di un concorrente. I comportamenti posti in essere devono essere tali da determinare il discredito dell’impresa rivale, e devono risolversi in un’ effettiva divulgazione ad una pluralità di persone. Ne emerge dunque che non vi è concorrenza sleale nell’ipotesi di esternazioni occasionali a singoli interlocutori.
- Atti contrari alla correttezza professionale: l’ultima categoria di concorrenza sleale individuata dal Codice Civile riunisce in sé tutte le possibili casistiche rimanenti. Viene detto infatti che compie atti di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”. Per approfondire i singoli casi di non conformità, vi lasciamo a questo articolo dedicato alla clausola generale di scorrettezza professionale.
Concorrenza sleale: 3 esempi pratici
Le singole categorie riportate dal nostro ordinamento giuridico danno vita a una moltitudine di casistiche concrete: andiamo allora a vedere 3 esempi pratici di concorrenza sleale.
- In merito alla prima categoria (atti confusori) calza a pennello il caso dell’imitazione del marchio o del packaging di un concorrente (solitamente più conosciuto da parte della clientela) per sfruttarne la notorietà. Questa pratica consente all’azienda meno conosciuta di beneficiare illegittimamente delle qualità dell’impresa imitata, sfruttando il fatto che i clienti associano determinati simboli e immagini a un dato prodotto, molto spesso di qualità superiore rispetto a quello proposto dall’azienda imitatrice.
- Pratiche molto comuni di competizione sleale, questa volta riguardo al personale aziendale e al suo rapporto con i clienti, sono anche lo storno di dipendenti e lo sviamento della clientela. Il primo caso si configura quando un’impresa assume i dipendenti di un’azienda rivale tramite modalità illecite e con il preciso intento di danneggiarla. Ne consegue che possiamo parlare di concorrenza sleale soltanto quando l’assunzione viene fatta per questo preciso scopo (appropriazione del know-how aziendale, della metodologia operativa e di contatti o informazioni rilevanti). Lo sviamento della clientela consiste invece nel “dirottare” i clienti dell’impresa target verso la propria attività, tipicamente in seguito all’appropriazione indebita di informazioni riservate. Il caso più comune è quello dell’ex dipendente che sottrae i clienti della precedente realtà per cui lavorava, servendosi delle conoscenze acquisite nel precedente lavoro (come i prezzi dei prodotti e le condizioni di mercato attuate). Ecco un articolo che analizza l’argomento, dal titolo “Concorrenza sleale e sviamento di clientela dell’ex dipendente”.
- Mai sentito parlare di “dumping”? Il dumping è una tecnica frequente utilizzata nelle pratiche scorrette, che consiste nella vendita di prodotti o servizi con prezzi artificialmente ribassati rispetto ai costi produttivi e ai prezzi medi del mercato di riferimento. Lo scopo? Eliminare in modo fraudolento la concorrenza e conquistare nuove quote di mercato. Il nostro ordinamento giuridico ha introdotto delle norme per evitare che ciò accada, in quanto si potrebbero creare pericolose situazioni di monopolio: i dazi antidumping, ad esempio, sono stati introdotti apposta per questo!
Secondo diverse sentenze della Corte di Cassazione, le condotte che abbiamo appena esaminato non solo configurano un illecito civile, ma in alcuni casi possono sfociare in reati (attinenti dunque al campo del diritto penale)! Ciò accade specialmente in caso di truffa, appropriazione indebita o violazioni della proprietà industriale. Su questo argomento vi proponiamo una breve lettura: “Il sottile confine tra concorrenza sleale e reato (penale)”.
Quali danni può provocare la concorrenza sleale a un’azienda?
Le pratiche scorrette che si concretizzano nella concorrenza sleale possono provocare seri danni all’attività di un’impresa, e possono farlo su più livelli. Ad esempio, lo sviamento della clientela (specie se improvviso o se coinvolge un numero di clienti elevato) può compromettere irrimediabilmente il fatturato, mentre un attacco alla reputazione tramite atti denigratori può rovinare la nomea dell’azienda in un attimo, spesso dopo lunghi anni di lavoro spesi a cementarla.
Oltre a questo, è importante evidenziare anche le conseguenze interne: quando dipendenti e collaboratori assistono a fughe di informazioni importanti o al fallimento delle misure di protezione dell’attività per cui operano, il loro senso di sicurezza vacilla. La fiducia nell’azienda si erode, la motivazione cala e l’innovazione rallenta. Non è raro infatti che una singola azione scorretta possa provocare un disastroso “effetto domino” capace di mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa di un’impresa.
Ci può essere risarcimento del danno nella concorrenza sleale?
Un’azienda vittima di concorrenza sleale può certamente ottenere la cessazione del comportamento scorretto della controparte tra i banchi di un tribunale, ma può anche chiedere il risarcimento del danno subito? Una chiara risposta ci arriva dall’art. 2600 del Codice Civile, il quale afferma che “se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni”. In seguito, il legislatore aggiunge un’importante specificazione: “accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume”.
Cerchiamo di spiegare: il danno derivato da concorrenza sleale è risarcibile, ma è necessario l’accertamento in giudizio del dolo (cioè l’intenzione consapevole e volontaria di provocare il danno da parte dell’azienda o del soggetto danneggiante). La colpa (ovvero una condotta negligente e imprudente, ma non diretta a provocare intenzionalmente il pregiudizio), al contrario, è presunta fino a prova contraria.
Volendo andare alle norme fondamentali del nostro ordinamento giuridico, il risarcimento del danno da concorrenza sleale è presupposto anche dall’art. 2043 del Codice Civile, che recita: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Se vuoi saperne di più, ti suggeriamo la lettura del seguente articolo: “Art.2600 Codice Civile – risarcimento del danno”.
Come si fa a stabilire l’entità del danno derivato da concorrenza sleale?
Stabilire l’entità del danno derivato da illeciti concorrenziali non è sempre semplice: molte volte la perdita non è immediata o immediatamente quantificabile, ma si tratta di un pregiudizio (economico o reputazionale) che si manifesta nel tempo. La giurisprudenza italiana ha comunque individuato i criteri principali per guidarne la quantificazione:
- danno emergente. Consiste nella perdita patrimoniale diretta subita dall’impresa (un esempio è quello dei costi sostenuti per contrastare le pratiche sleali).
- lucro cessante. Si concretizza nel mancato guadagno derivato dalle pratiche fraudolente (sottrazione di clientela, opportunità di mercato, contratti).
- danno all’immagine e alla reputazione. In questo caso si va a quantificare il danno d’immagine: ciò è di particolare rilievo nei casi di denigrazione e diffusione di notizie false.
Il giudice può quantificare il risarcimento sulla base di una prova puntuale del danno patrimoniale subito: quando ciò non è possibile procede applicando criteri equitativi, valutando parametri quali la gravità della condotta sleale, la sua durata e i profitti illeciti ottenuti dall’autore della violazione. In determinati casi viene applicato anche il principio della retroversione degli utili, che obbliga l’autore della concorrenza sleale a restituire i vantaggi economici indebitamente conseguiti.
Come proteggersi dalla concorrenza sleale?
Dalle casistiche che abbiamo esaminato e dagli argomenti che abbiamo trattato emerge la volontà della legge italiana di mettere a disposizione diversi strumenti di tutela, in primis la possibilità di vedere risarciti i danni subiti. Tuttavia in assenza di prove solide anche la strategia legale più brillante è a rischio di naufragio! Tutto ciò senza tenere conto del tempo speso, dello stress e dell’incertezza in merito alla sentenza. Ecco perché le aziende che vogliono davvero proteggersi dalla concorrenza sleale devono agire prima, pensando in termini di indagini preventive utili a raccogliere prove solide, a documentare e cristallizzare le evidenze e ad analizzare la situazione concorrenziale in essere. Soltanto in questo modo potrai arrivare in tribunale con basi solide e inattaccabili!
Indagini aziendali sulla concorrenza sleale? Rivolgiti a noi
Fare chiarezza in situazioni di concorrenza sleale richiede competenze tecniche, conoscenza del settore di riferimento ed esperienza sul campo: occorre saper coniugare tecniche investigative tradizionali con strumenti contemporanei quali il monitoraggio digitale e l’analisi OSINT (Open Source Intelligence).
In PJ Investigation operiamo esattamente in questa direzione per tutte le nostre investigazioni aziendali: siamo entusiasti di rappresentare un aiuto importante per le aziende nell’individuare chi sta agendo alle loro spalle e le modalità con cui lo sta facendo, oltre a reperire e costruire prove utilizzabili in giudizio. Per noi non si tratta soltanto di aiutarti a reprimere le condotte illecite: vogliamo restituirti la possibilità di lavorare serenamente e in sicurezza, e lo facciamo proteggendo i tuoi segreti industriali, i tuoi investimenti e la tua reputazione.
Per poterti offrire un servizio all’altezza delle aspettative mettiamo in campo attività strettamente correlate alla concorrenza sleale, come la tutela di marchi e brevetti, la verifica di abitudini e frequentazioni (particolarmente utile nel caso di sospetti nei confronti di dipendenti o ex-dipendenti) e le bonifiche ambientali per rilevare ed eventualmente eliminare microspie o altri dispositivi di sorveglianza illecita che potrebbero essere presenti nel luogo di lavoro o negli strumenti utilizzati dai collaboratori. Le nostre parole d’ordine sono discrezione, sensibilità e personalizzazione: ogni caso è unico, e per questo merita una strategia personalizzata. Calibriamo il nostro intervento sulle esigenze della tua azienda e sulle peculiarità del settore in cui opera!
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